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Avellino Calcio – “Il rating vizia il mercato” la sentenza che inchioda la Figc e salva l’Avellino

L’Avellino è a lavoro per il tanto atteso processo del 31 luglio 2018 che sancirà il destino dell’Us Avellino dopo i due pareri negativi espressi dalla Covisoc e dalla Figc. L’avvocato Chiacchio ha chiesto aiuto anche a due avvocati esterni alla giustizia sportiva, prof. Schiavone e la dottoressa Gentile, ognuno specializzato in un settore fondamentale per l’articolazione delle memorie difensive dei biancoverdi.

Ed è proprio da questa corsa contro il tempo che il pool di avvocati è a lavoro, noi da esterni non possiamo far altro che trovare informazioni e studiare parallelamente a loro le carte fondamentali per far si che l’Avellino venga riammesso al campionato di Serie B. Ed è proprio questa ricerca costante ci ha portato a scontrarci con l’ANAC, l’autorità nazionale anti corruzione che nel 2014 si espresse su un contenzioso nato in materia del Codice degli Appalti n.126 del 04/04/2014:

Cauzione definitiva. Richiesta rating- Nonostante il rating sia ritenuto un elemento “tranquillizzante” sul livello del patrimonio di un’impresa o di una banca, libero da impegni ed in grado di garantire la correttezza e l’affidabilità e, soprattutto, la solvibilità dello stesso fideiussore, (cfr. AVCP documento di consultazione “Problematiche in ordine all’uso della cauzione provvisoria e definitiva), e pur comprendendosi in teoria le ragioni di una simile richiesta, tuttavia, la richiesta di rating pari o superiore ad un determinato minimo attribuito dalle società di certificazione internazionale e rivolta ai garanti, viola i principi di cui all’articolo 2 del D. Lgs. n. 163/2006, restringendo ingiustificatamente la platea dei concorrenti che operano nel mercato creditizio/finanziario (intermediari, banche, assicurazioni), e limitando, in prospettiva, l’accesso alle gare. Seppure non autorizzata dal Codice degli appalti, ammessa pure, per ipotesi, la legittimità di introdurre vincoli sulla natura e qualità dei fideiussori, il rating non rappresenta un criterio di valutazione attendibile per stabilire la solvibilità dell’azienda. Piuttosto che valutare la qualità delle imprese di assicurazione sulla base del rating, è preferibile ricorrere ad altri indicatori quali l’indice di solvibilità, congiuntamente alla raccolta premi specifica (cfr. AVCP Determinazione n. 2 del 13 marzo 2013).

Questo parere, non vincolante, emesso dall’ANAC è il cavillo che tutti noi aspettavamo e sul quale i legali biancoverdi spingeranno per ottenere il parere favorevole che tanto aspettavamo. Infatti, ciò che viene contestato prima dalla Covisoc e poi della FIGC risiede proprio in quel famoso Titolo 1, paragrafo 1, lettera E, punto 12 del comunicato ufficiale n. 49 del 24 maggio 2018, che evidenziava la richiesta da parte della FIGC di presentare una fideiussione con voto di rating attribuito direttamente alla società emittente della fideiussione. Ed è in questo contesto, fra il parere dell’ANAC ed il regolamento della Figc che entra in gioco il TAR del Lazio.

Questo giocatore svolge un ruolo cruciale nella vicenda, evidenziando anche una non curanza da parte dei vertici della Figc di applicare le norme nazionali, in quanto gerarchicamente superiori, di attenersi alle disposizioni. Infatti ad aprile 2018, il Tar del Lazio (sez. I ter, 13 aprile 2018, n. 4100)  ha emesso quello che per l’Avellino potrebbe ritenersi fondamentale cioè che la FIGC è sottoposta alla normativa appalti poiché è un Organismo di Diritto Pubblico, specificando che le federazioni sportive nazionali sono infatti enti cui il legislatore ha attribuito personalità giuridica di diritto privato, cui però sono assegnate funzioni di rilievo pubblicistico.

Andando a leggere nello specifico si evidenzia che il Tar del Lazio determina che la Ferazione sportiva deve applicare la normativa appalti a prescindere dalla sua natura di Organismo di Diritto Pubblico: “l’attività posta in essere da una federazione sportiva volta alla individuazione e scelta del contraente per un contratto avente ad oggetto l’assicurazione, a favore di tutti i tesserati, per la responsabilità civile e gli infortuni personali derivanti dallo svolgimento di un’attività sportiva, non costituisce una fase della c.d. vita interna della Federazione stessa, ma rappresenta il momento in cui questa, quale organo del C.O.N.I., provvede alla tutela dei suoi iscritti per i rischi ai quali questi sono esposti nell’esercizio dell’attività sportiva. …. In quanto finalizzata alla realizzazione di interessi fondamentali ed istituzionali dell’attività sportiva, la Federazione agisce, dunque, quale organo del C.O.N.I., ponendo in essere atti amministrativi (e non meramente privatistici), con la conseguenza che la giurisdizione sull’eventuale controversia nascente da tale situazione deve essere riconosciuta al giudice amministrativo”(Cons. St., sez. VI, 10 settembre 2007, n. 4743).

Ed è per questo che alla luce dei precedenti sopra indicati che l’Avellino ha la speranza di spuntarla. Sarebbe una sentenza storica che ribalterebbe completamente i precedenti federali evidenziando anche un vizio nel mercato delle fideiussioni imposto dalla Figc che limiterebbe il mercato a sole poche agenzie “vicine”.

 

 

 

 

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