Arini fu acquistato in nero e Taccone, intercettato, chiese di ritirare gli assegni: arrivano nuovi deferimenti e multe

[tps_title]Il dispositivo[/tps_title]

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dall’Avv. Valentino Fedeli Presidente f.f.; dall’Avv. Amedeo Citarella, dall’Avv. Maurizio Lascioli Componenti; con l’assistenza del Dott. Paolo Fabricatore Rappresentante AIA; del Signor Claudio Cresta Segretario, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunito il 13 settembre 2016 e ha assunto le seguenti decisioni:

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI:

FRANCESCO CARMINE ANTONIO DEPASQUALE (all’epoca dei fatti Presidente onorario, socio di riferimento e Amministratore di fatto con ampi poteri gestionali ed economici della Società AS Andria Bat Srl dal 14.12.2012 fino all’8.5.2014 – data fallimento Società),

SERGIO BAVA (Dirigente dell’AS Andria Bat Srl con la qualifica di responsabile gestionale dall’8.2.2013 fino all’8.5.2014 – data fallimento Società) ,

MAURANTONIO DI TOMA (Amministratore unico della Società AS Andria Bat Srl dal 14.12.2012 fino all’8.5.2014 – data fallimento Società),

RICCARDO FUSIELLO (Amministratore unico e Presidente della Società AS Andria Bat Srl dal 19.11.2012 al 14.12.2012, socio di riferimento dal 10.12.2010 al 14.12.2012, nonché Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 20.12.2010 al 19.4.2012),

LUCA VALLARELLA (Amministratore unico e Presidente della Società AS Andria Bat Srl dal 12.4.2012 al 19.11.2012),

SEBASTIANO TROIA (Amministratore delegato della Società AS Andria Bat Srl nella s.s. 2011-12),

WALTER TACCONE (Presidente della Società AS Avellino 1912 Srl nella s.s. 2012-13),

ALBERTO IACOVACCI (Vice Presidente e Amministratore delegato della Società AS Avellino 1912 Srl nella s.s. 2012-13),

Società US Avellino 1912 Srl – (nota n. 0048/1151 pf12-13 AM/sds del 1.7.2016).

Il deferimento – Con provvedimento del 1 luglio 2016 il Procuratore Federale Aggiunto ha deferito a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

“1) il Sig. Francesco Carmine Antonio DEPASQUALE, Presidente onorario, socio di riferimento e amministratore di fatto con ampi poteri gestionali ed economici della Società AS Andria Bat, dal 14 dicembre 2012 fino all’8 maggio 2014 (data del fallimento della Società), per le seguenti violazioni così come emergenti anche dagli atti penali: j) art. 1, comma 1, del CGS, vigente all’epoca dei fatti (attualmente art.1 bis, comma 1), in relazione all’art. 8, commi 1 e 2, e all’art. art.19 dello Statuto FIGC, per aver, al fine di recare pregiudizio ai creditori, pur avendo ricevuto la restituzione della documentazione contabile e fiscale, dal consulente della Società, nel mese di marzo – aprile 2013,  e/o occultato e/o omesso la tenuta delle scritture contabili obbligatorie della Società, in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e degli affari;

k) art. 1, comma 1, del CGS, vigente all’epoca dei fatti (attualmente art.1 bis, comma 1), in relazione all’art. 8, commi 1 e 2, e all’art. 19 dello Statuto FIGC, per avere distratto liquidità societaria di euro 145.514,00 e beni aziendali costituiti dall’autovettura Lancia Y targata AL481BJ; l) art. 1, comma 1, del CGS, vigente all’epoca dei fatti (attualmente art.1 bis, comma 1), in relazione all’art. 8, commi 1 e 2, e all’articolo 19 dello Statuto FIGC, per aver deliberatamente e artatamente predisposto documenti non veridici per eludere i controlli della COVISOC, al fine di conseguire illegittimamente i contributi federali; m) art. 1, comma 1, del CGS, vigente all’epoca dei fatti (attualmente art.1 bis, comma 1), in relazione all’art. 8, comma 2, e all’art. 19 dello Statuto FIGC, perché́ in qualità̀ legale rappresentante della Società Andria Calcio Bat Srl, ometteva di effettuare versamenti di Ritenute IRPEF Lavoratori dipendenti riferiti al periodo da luglio a dicembre 2012 per un totale di € 96.304,24, a cui vanno ad aggiungersi € 1.495,55 per Addizionali IRPEF Regionali e Comunali, sempre per lo stesso periodo, così per un totale finale di € 97.799,79, che si sarebbe dovuto versare entro il 31.07.2013; n) art. 1, comma 1, del CGS, vigente all’epoca dei fatti (attualmente art.1 bis, comma 1), in relazione all’art. 8, comma 2 e all’art. 19 dello Statuto FIGC, quale amministratore di fatto dal 15.12.2012, per aver omesso il versamento IVA riferito alle liquidazione da Genn./Ott. 2012 pari ad € 249.631,49; o) art. 1, comma 1, del CGS, vigente all’epoca dei fatti (attualmente art.1 bis, comma 1), in relazione all’art. 8, comma 2, e all’art. 19 dello Statuto FIGC, per aver omesso, in qualità̀ di amministratore di fatto, della Società Andria Calcio Bat Srl, di presentare la Dichiarazione IVA relativa all’esercizio 2012 nei termini di legge, cioè̀ entro il 31.12.2013; p) art. 1, comma 1, del CGS, vigente all’epoca dei fatti (attualmente art.1 bis, comma 1), in relazione art. 10, comma 2, per aver sottoscritto in data 10 gennaio 2013 una variazione di tesseramento per la cessione a titolo gratuito del diritto alle prestazioni del calciatore Mariano ARINI alla Società US Avellino 1919 Srl non veridica; q) art. 1, comma 1, del CGS, vigente all’epoca dei fatti (attualmente art.1 bis, comma 1), in relazione all’art. 8, commi 1 e 2, e all’art. 19 dello Statuto, per aver indebitamente ottenuto nel mese di gennaio 2013 per la cessione simulatamente a titolo gratuito del calciatore Mariano ARINI alla Società US Avellino 1912 Srl e in parte incassato assegni sottoscritti dalla stessa Società, a firma dell’amministratore delegato, Sig. Alberto IACOVACCI, intestati non alla Società A.S. Andria Bat Srl che ne avrebbe avuto diritto, ma alla Società Holding Rent Management Srl a lui riconducibile; r) art. 9 del CGS per avere promosso e dato vita ad una associazione dallo stesso capeggiata finalizzata alla elusione dei controlli della Co.Vi.So.C. ed alla realizzazione di più fatti di bancarotta fraudolenta della Società di calcio denominata “AS Andria Bat” Srl, in seno alla quale Maurantonio DI TOMA rivestiva la carica di amministratore unico, Francesco Carmine Antonio Depasquale quella di Presidente onorario, ma amministratore di fatto e Sergio BAVA quella di dirigente e consulente contabile;

2) il Sig. Sergio BAVA, dirigente dell’AS Andria Bat con la qualifica di responsabile gestionale dall’8 febbraio 2013 fino all’8 maggio 2014 (data del fallimento della Società̀), per le seguenti violazioni così come emergenti anche dagli atti penali: e) art. 1, comma 1, del CGS, vigente all’epoca dei fatti (attualmente art.1 bis, comma 1), in relazione all’art. 8, commi 1 e 2 e all’art. 19 dello Statuto FIGC, per aver, al fine di recare pregiudizio ai creditori, pur avendo ricevuto la restituzione della documentazione contabile e fiscale, dal consulente della Società, nel mese di marzo- aprile 2013, sottratto e/o occultato e/o omesso la tenuta delle scritture contabili obbligatorie della Società̀, in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e degli affari; f) art. 1, comma 1, del CGS, vigente all’epoca dei fatti (attualmente art.1 bis, comma 1), in relazione all’art. 8, commi 1 e 2 e all’art. 19 dello Statuto FIGC, per avere distratto liquidità Societaria di euro 145.514,00 e beni aziendali costituiti dall’autovettura Lancia Y targata AL481BJ; g) art. 1, comma 1, del CGS, vigente all’epoca dei fatti (attualmente art.1 bis, comma 1), in relazione all’art. 8, commi 1 e 2, e all’art. 19 dello Statuto FIGC, perché́, nella qualità̀ di consulente contabile del Sig. Francesco Carmine Antonio Depasquale, formava più documenti non veridici tra cui estratti conto e modelli F24, allo scopo di ottenere contributi dalla Lega Pro in favore della “AS Andria Bat”; h) art. 9 del CGS per avere partecipato ad una associazione, in qualità̀ di dirigente e consulente contabile, capeggiata dal Sig. Francesco Carmine Antonio Depasquale, Presidente onorario, ma amministratore di fatto, finalizzata alla elusione dei controlli della COVISOC ed alla realizzazione di più̀ fatti di bancarotta fraudolenta della Società di calcio denominata “AS Andria Bat” Srl, in seno alla quale Maurantonio DI TOMA rivestiva la carica di amministratore unico; 3) il Sig. Maurantonio DI TOMA, amministratore unico dell’AS Andria Bat dal 14 dicembre 2012 fino all’8 maggio 2014 (data del fallimento della Società), per le seguenti violazioni così come emergenti anche dagli atti penali: h) art. 1, comma 1, del CGS, vigente all’epoca dei fatti (attualmente art.1 bis, comma 1), in relazione all’art. 8, commi 1 e 2 e all’art. 19 dello Statuto FIGC, per aver, al fine di recare pregiudizio ai creditori, pur avendo ricevuto la restituzione della documentazione contabile e fiscale, dal consulente della Società, nel mese di marzo- aprile 2013, sottratto e/o occultato e/o omesso la tenuta delle scritture contabili obbligatorie della Società, in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e degli affari; i) art. 1, comma 1, del CGS, vigente all’epoca dei fatti (attualmente art.1 bis, comma 1), in relazione all’art. 8, commi 1 e 2 e all’art. 19 dello Statuto FIGC, per avere distratto liquidità Societaria di euro 145.514,00 e beni aziendali costituiti dall’autovettura Lancia Y targata AL481BJ; j) art. 1, comma 1, del CGS, vigente all’epoca dei fatti (attualmente art.1 bis, comma 1), in relazione all’art. 8, commi 1 e 2 e all’art. 19 dello Statuto FIGC, per aver deliberatamente e artatamente predisposto documenti non veridici per eludere i controlli della Co.Vi.So.C., al fine di conseguire illegittimamente i contributi federali;

k) art. 1, comma 1, del CGS, vigente all’epoca dei fatti (attualmente art.1 bis, comma 1), in relazione all’art. 8, comma 2 e all’art. 19 dello Statuto FIGC, perché, in qualità di legale rappresentante della Società Andria Calcio Bat Srl, ometteva di effettuare versamenti di Ritenute IRPEF Lavoratori dipendenti riferiti al periodo da luglio a dicembre 2012 per un totale di € 96.304,24, a cui vanno ad aggiungersi € 1.495,55 per Addizionali IRPEF Regionali e Comunali, sempre per lo stesso periodo, così per un totale finale di € 97.799,79 che si sarebbe dovuto versare entro il 31.07.2013; l) art. 1, comma 1, del CGS, vigente all’epoca dei fatti (attualmente art.1 bis, comma 1), in relazione all’art. 8, comma 2 e all’art. 19 dello Statuto FIGC, quale legale rappresentante, per aver omesso il versamento IVA riferito alle liquidazione da Genn./Ott. 2012 pari ad € 249.631,49; m) art. 1, comma 1, del CGS, vigente all’epoca dei fatti (attualmente art.1 bis, comma 1), in relazione all’art. 8, comma 2, e all’art. 19 dello Statuto FIGC, per aver omesso, in qualità legale rappresentante della Società Andria Calcio Bat Srl, di presentare la Dichiarazione IVA relativa all’esercizio 2012 nei termini di legge, cioè̀ entro il 31.12.2013; n) art. 9 del CGS per avere partecipato ad una associazione, in qualità di amministratore unico, capeggiata dal Sig. Francesco Carmine Antonio Depasquale, Presidente onorario, ma amministratore di fatto, finalizzata alla elusione dei controlli della COVISOC ed alla realizzazione di più fatti di bancarotta fraudolenta della Società di calcio denominata “AS Andria Bat” Srl, in seno alla quale Maurantonio DI TOMA rivestiva la carica di amministratore unico e Sergio BAVA quella di dirigente e consulente contabile; 4) il Sig. Riccardo FUSIELLO, amministratore unico e Presidente dell’AS Andria Bat, dal 19 novembre al 14 dicembre 2012, socio di riferimento dal 10 dicembre 2010 al 14 dicembre 2012, nonché́ Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 20 dicembre 2010 al 19 aprile 2012 per le seguenti violazioni così come emergenti anche dagli atti penali: c) art. 1, comma 1, del CGS, vigente all’epoca dei fatti (attualmente art.1 bis, comma 1), in relazione all’art. 8, commi 1 e 2 e all’art. 19 dello Statuto FIGC, quale legale rappresentante, per aver omesso il versamento IVA riferito alle liquidazione da Genn./Ott. 2012 pari ad € 249.631,49; d) art. 1, comma 1, del CGS, vigente all’epoca dei fatti (attualmente art.1 bis, comma 1), in relazione all’art. 8, comma 2, e all’art. 19 dello Statuto FIGC, perché in qualità di legale rappresentante della Società Andria Calcio Bat Srl, ometteva di effettuare versamenti di Ritenute IRPEF Lavoratori dipendenti riferiti al periodo da luglio a dicembre 2012 per un totale di € 96.304,24, a cui vanno ad aggiungersi € 1.495,55 per Addizionali IRPEF Regionali e Comunali, sempre per lo stesso periodo, così per un totale finale di € 97.799,79 che si sarebbe dovuto versare entro il 31.07.2013; 5) il Sig. Luca VALLARELLA, amministratore unico e Presidente dell’AS Andria Bat Srl, dal 12 aprile al 19 novembre 2012, per le seguenti violazioni così come emergenti anche dagli atti penali: c) art. 1, comma 1, del CGS, vigente all’epoca dei fatti (attualmente art.1 bis, comma 1), in relazione all’art. 8, comma 2 e all’art. 19 dello Statuto della FIGC, per aver omesso, quale legale rappresentante, il versamento IVA riferito alle liquidazione da Genn./Ott. 2012 pari ad € 249.631,49; d) art. 1, comma 1, del CGS, vigente all’epoca dei fatti (attualmente art.1 bis, comma 1), in relazione all’art. 8, comma 2, e all’art. 19 dello Statuto FIGC, perché, in qualità di legale rappresentante della Società Andria Calcio Bat Srl, ometteva di effettuare versamenti di Ritenute IRPEF Lavoratori dipendenti riferiti al periodo da luglio a dicembre 2012 per un totale di € 96.304,24, a cui vanno ad aggiungersi € 1.495,55 per Addizionali IRPEF Regionali e Comunali, sempre per lo stesso periodo, così per un totale finale di € 97.799,79 che si sarebbe dovuto versare entro il 31.07.2013;

6) il Sig. Sebastiano TROIA, amministratore delegato della Società AS Andria Bat Srl nella stagione 2011/12, della violazione, così come emergente anche dagli atti penali, dell’art. 1, comma 1, del CGS, vigente all’epoca dei fatti (attualmente art.1 bis, comma 1), in relazione all’art. 8, comma 2 e all’art. 19 dello Statuto FIGC, per aver omesso, quale legale rappresentante, il versamento IVA riferito alle liquidazione da Genn./Ott. 2012 pari ad € 249.631,49;

 

VAI ALLA PAGINA SUCCESSIVA

[tps_title]L’Avellino[/tps_title]

7) il Sig. Walter TACCONE, Presidente della Società AS Avellino 1912, Srl nella stagione 2012/13 per le seguenti violazioni così come emergenti anche dagli atti penali: c) art. 1, comma 1, del CGS, vigente all’epoca dei fatti (attualmente art.1 bis, comma 1), in relazione art. 10, comma 2 e all’art. 19 dello Statuto FIGC per aver sottoscritto in data 10 gennaio 2013 una variazione di tesseramento per la cessione a titolo gratuito del diritto alle prestazioni del calciatore Mariano ARINI alla Società AS Avellino 1919 Srl non veridica; d) art. 1, comma 1, del CGS, vigente all’epoca dei fatti (attualmente art.1 bis, comma 1), in relazione all’art. 8, comma 1 e 2, e all’art. 19 dello Statuto della FIGC per aver indebitamente pattuito nel mese di gennaio 2013 con il Sig. Depasquale la erogazione di somme della propria Società a favore della HOLDING RENT MANGEMENT Srl, riconducibile al Sig. Depasquale, per la cessione a titolo gratuito del diritto alle prestazioni del calciatore Mariano ARINI alla Società AS Avellino 1919 Srl; 8) il Sig. Alberto IACOVACCI, vicepresidente e amministratore delegato dell’AS Avellino 1912 Srl nella stagione 2012/13, per la violazione, così come emergente anche dagli atti penali, dell’art. 1, comma 1, del CGS, vigente all’epoca dei fatti (attualmente art.1 bis, comma 1), in relazione all’art. 8, comma 1 e 2, all’art. 10, comma 2 e all’art. 19 dello Statuto della FIGC, per aver indebitamente emesso a nome della Società AS Avellino 1912 Srl assegni a favore della HOLDING RENT MANGEMENT Srl, riferibile al Sig. Depasquale, che non ne aveva alcun titolo a percepirlo, per la cessione del diritto alle prestazioni del calciatore Mariano ARINI alla Società US Avellino 1919 Srl, simulatamente stipulata dal Sig. Walter TACCONE a titolo gratuito; 9) la Società US AVELLINO 1912 Srl, per la violazione dell’art. 4, comma 1, a titolo di responsabilità̀ diretta per le violazione ascritte ai legali rappresentanti Sig.ri Walter TACCONE e Alberto IACOVACCI.”.

– : … omissis … – “corre l’obbligo evidenziare, sempre in merito all’argomento “Distrazioni De Pasquale”, che dalla informativa conclusiva della PG del Commissariato PS di Andria, agli atti del P.M. (cfr. pagg 54-55), risulta che nel mercato di gennaio 2013 l’AS Andria Bat abbia ceduto all’AS Avellino il calciatore ARINI Mariano a parametro zero, quando invece in realtà̀ il De Pasquale avesse introitato ben altra somma. Alla luce di quanto innanzi, la sottoscritta – rappresenta di aver riscontrato tra la documentazione sequestrata il 23.04.2014 il ritrovamento dei seguenti documenti: a) in casa di De Pasquale, è stato rinvenuto un foglio manoscritto riportante la somma da incassare per la cessione di Arini per € 80.000,00 di cui € 20.000,00 alla firma e altri € 60.000,00 con titoli a scadenza fino al 31.12.2013;

b) in casa di De Pasquale la copia del contratto depositato presso la Lega Pro della cessione di Arini avvenuta a “parametro zero; c) presso la Banca Antonveneta di Agenzia di Rosà è stato rinvenuto copia dell’assegno n. 0746610459 tratto sulla Deutsche Bank di € 25.712,00 a firma del Dott. Alberto Iacovacci – Amministratore Delegato dell’AS Avellino 1912 Srl – intestato alla “Holding Rent Management Srl1”; tale assegno però non risulta essere stato versato sul c/c della suddetta Società in quanto l’amministratore della stessa, tale Lisco Nicola, con mail del 10.4.2013 richiedeva che il ridetto assegno “….non venga versato l’assegno lasciato in deposito, a firma Avellino Calcio, di importo di 25.xxx euro (venticinquemila e dispari euro) datato ieri 9/04/2013, in quanto non è possibile procedere all’incasso. Si chiede inoltre di consegnare il titolo al Sig. De Pasquale Francesco, che lo ritirerà domani in prima mattinata.

a) Presso la Banca Antonveneta di Agenzia di Rosà, in sede di sequestro, è stata acquisita la copia per verso e recto dell’assegno bancario n. 0746610458 tratto sulla Deutesche Bank di € 25.712,50 accreditato in data 05.02.2013 – valuta 08.02.2013 –sul c/c intestato alla “Holding Rent Management S.r.l”. b) I suddetti documenti sono stati estrapolati dai rispettivi plichi della documentazione sequestrata ed allegati nel (Vol. II doc. 19 pagg. 826/841). Inoltre, in merito alla suddetta operazione di cessione del giocatore ARINI dalla intercettazioni del 8 aprile 2013 emerge che il Presidente dell’Avellino, avesse difficoltà economiche e chiedeva al Depasquale di ritirare une dei titoli e di sostituirli con altri due scadenti posticipatamente – possibilmente tra il 20 e 10 maggio o 20 e 25 maggio, rispetto a quello da ritirare; per fare ciò̀ i due si accordavano sul come fare anche perché il DEPASQUALE aveva la necessità di farselo girare dal DI TOMA. Non è dato sapere se tali pagamenti poi siano stati eseguiti dal Presidente dell’AS Avellino 1912 SRL, resta comunque il fatto che il primo acconto di € 25.712,50 versato dall’AS Avellino 1912 risulti accreditato sul c/c della Holding Rent Management Srl.” … omissis … (CFR pagg. 37 – 39 della relazione tecnica amministrativo-contabile). – Dagli atti del deferimento risulta anche che i difensori di fiducia dei Signori Alberto Iacovacci, Walter e Massimiliano Tacconi, notiziati dell’avviso di conclusione delle indagini, hanno chiesto di essere uditi, ma che nonostante la regolare convocazione vi hanno poi rinunciato, avendo inviati i primi due delle memorie difensive, cui ha fatto seguito il suddetto deferimento.

 

VAI ALLA PAGINA SUCCESSIVA

[tps_title]Le memorie difensive[/tps_title]

Le memorie difensive – Nei termini concessi è pervenuta la memoria difensiva del Dott. Alberto Iacovacci che ricalca nella sostanza quella già depositata dopo l’avviso di conclusione delle indagini. – Il deferito sostiene che questo Tribunale sarebbe privo di potestas iudicandi, così come qualsiasi altro organo di giustizia Federale, in quanto sarebbe cessato dalla carica di “Amministratore delegato e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’US Avellino 1912 Srl in data 3 luglio 2013, perdendo conseguentemente la qualifica di tesserato (nonché quella di soggetto comunque rilevante per l’ordinamento), in epoca ben antecedente al giudizio di primo grado (13 settembre 2016), al deferimento (1 luglio 2016), alla chiusura di indagini (3 maggio 2016), perfino anteriormente all’inizio delle stesse indagini (aperte il 6 agosto 2013)”. –

Il Signor Walter Taccone si è limitato al deposito della memoria a seguito dell’avviso di chiusura delle indagini nella quale ha negato la commissione dei fatti addebitati. – Nessuna memoria difensiva è pervenuta dagli altri deferiti.

 

VAI ALLA PAGINA SUCCESSIVA

[tps_title]Il patteggiamento[/tps_title]

Il patteggiamento

Alla riunione odierna, in apertura di dibattimento, la Procura Federale, il Sig. Walter Taccone e l’US Avellino 1912 Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato accordo di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS.

In proposito, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare ha emesso il seguente provvedimento:

“Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Walter Taccone e la Società US Avellino 1912 Srl, a mezzo del proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’ art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Walter Taccone, sanzioni della inibizione per giorni 45 (quarantacinque) e dell’ammenda di € 15.000,00 (Euro quindicimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 30 (trenta) e € 10.000,00 (Euro diecimila/00);

pena base per la Società US Avellino 1912 Srl sanzione della ammenda di € 30.000,00 (Euro trentamila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 20.000,00 (Euro ventimila/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all’Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione. Ribadito che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione.

Rilevato, conclusivamente, che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083.

 

VAI ALLA PAGINA SUCCESSIVA

[tps_title]Le decisioni del TFN[/tps_title]

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti. Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite. Il dibattimento Sempre all’odierna riunione, la Procura Federale ha concluso per l’accoglimento del deferimento chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

Francesco Carmine Antonio Depasquale, anni 5 (cinque) di inibizione,

a Sergio Bava, anni 4 (quattro) e mesi 6 (sei) di inibizione,

a Mariantonio Di Toma, anni 3 (tre) di inibizione,

a Sebastiano Troia, anni 3 (tre) di inibizione,

a Riccardo Fusiello, anni 2 (due) e Euro 10.000,00= (Euro diecimila/00) di ammenda,

a Luca Vallarella, mesi 18 (diciotto) di inibizione e Euro 5.000,00= (Euro cinquemila/00) di ammenda,

a Alberto Iacovacci, mesi 3 (tre) di inibizione e Euro 12.000,00= (Euro dodicimila/00) di ammenda.

Il difensore di quest’ultimo ha illustrato la memoria difensiva e concluso affinché fosse dichiarato il difetto di potestas iudicandi, nulla statuendo sul merito del deferimento. Nessuno degli altri deferiti è comparso.

 

VAI ALLA PAGINA SUCCESSIVA

[tps_title]Le motivazioni[/tps_title]

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

A) L’eccezione preliminare sollevata dalla difesa del Dott. Alberto Iacovacci è infondata. Tutte le argomentazione dallo stesso sollevate sono già state oggetto di esame e respinte dopo un iniziale contrasto di orientamenti nella giurisdizione sportiva. Sul punto è anche intervenuta la giustizia amministrativa che, con sentenza 19.3.2008 n. 2472 del T.A.R. Lazio, in riferimento al quadro normativo vigente all’epoca di “Calciopoli” allorché non vi era nessuna previsione in ordine all’assoggettabilità a procedimento disciplinare del tesserato dimessosi, ritenne sussistente la giurisdizione sportiva, usando anche in via analogica i principi pacificamente affermati nell’ambito dell’impiego pubblico nel quale è ammesso in via di generalità l’esperibilità del procedimento disciplinare nei confronti di un dipendente cessato dal servizio, nell’ipotesi sussista in concreto un interesse giuridicamente qualificato, dell’impiegato o della stessa Amministrazione, ad una valutazione sotto il profilo disciplinare del comportamento tenuto in servizio. L’interesse dell’ordinamento sportivo a sanzionare un tesserato, pur a fronte della sicurezza che lo stesso non può chiedere una nuova iscrizione (art. 37, c. 7, NOIF, nel testo ancora vigente), deriva dalla necessità di moralizzare il mondo sportivo accertando sempre e comunque il comportamento asseritamente amorale di un ex iscritto. Tale indirizzo ha poi trovato una consacrazione formale nel disposto del vigente art. 19 del CGS che così recita: “per i fatti commessi in costanza di tesseramento, i dirigenti, i tesserati delle Società, i soci e non soci di cui all’art. 1 bis, comma 5 che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile, anche se non più tesserati, sono puniti…”. È pacifico e neppure contestato dalla difesa (vedasi inciso in calce a pag. 4) che il Dott. Alberto Iacovacci ha commesso i fatti addebitatigli nel mentre ricopriva cariche sociali e come tale rientrava tra i soggetti tesserati FIGC ai sensi degli art. 36 e 37 NOIF e le successive dimissioni, per quanto antecedenti all’apertura del procedimento disciplinare, risultano inidonee ai fini di provocare la carenza della potestas iudicandi.

B) Passando al merito e valutando sempre la posizione del Dott. Alberto Iacovacci, che avrà rilievo anche per la posizione del Signor Depasquale, si rileva che quest’ultimo nella memoria difensiva sopra esaminata nulla ha eccepito in ordine alle condotte contestate ed alle violazioni ascritte. D’altronde agli atti risultano provate le seguenti circostanze:

a) il calciatore Mariano Arini è stato ceduto dalla AS Andria Bat Srl all’US Avellino 1912 Srl in data 10.1.2013 a titolo definitivo verso un corrispettivo di Euro zero, come da contratto di cessione e da variazione di tesseramento con in calce le firme del Signor Depasquale, qualificatosi come Presidente e legale rappresentante di Andra Bat Srl e del Signor Walter Tacconi, qualificatosi come Presidente e legale rappresentante dell’US Avellino 1912 Srl, così come da registrazione formale (vedasi anche la testimonianza Signora Francesca Sgaramella del 26.4.2013 alla P.S. di Andria);

b) nella stessa data il calciatore, apparentemente privo di valore di mercato, sottoscriveva un contratto con la nuova Società per tre stagioni sportive verso i corrispettivi di Euro 38.500,00= per quella in corso e di Euro 97.500,00= per ciascuna delle due successive;

c) presso l’abitazione del Signor Depasquale sono stati sequestrati un appunto manuale nel quale accanto al nome del calciatore Arini è indicato la somma di Euro 80.000.00= con la precisazione “di cui 20.000,00= alla firma. Altri 60.00,00= con titoli a scad. fino al 31.12.2013”;

d) presso la Banca Antonveneta, agenzia di Rosà, è stato rinvenuto e sequestrato assegno di Euro 27.712,00= tratto dal Dott. Alberto Iacovacci quale amministratore delegato di US Avellino 1912 Srl intestato a Holding Rent Management Srl (Società riconducibile al Signor Depasquale), non versato in conto a seguito di una mail del 10.4.2013 che ne chiedeva il ritiro per carenza di fondi e di una telefonata intercettata dello stesso tenore apparentemente intercorsa tra il legale rappresentante della Società acquirente ed il Signor Depasquale;

e) presso tale banca veniva sequestrato altro assegno di pari importo tratto dall’amministratore delegato di US Avellino Srl su un conto Deutesche Bank in data 31.1.2013, sempre a favore di Holding Rent Management Srl già versato in conto in data 9.2.2013 e risultante dall’estratto conto. Ne consegue che il contratto di cessione gratuita del calciatore Arini è relativamente simulato, dissimulando una cessione onerosa verso il corrispettivo di Euro 80.000,00= pagato in “nero” ed a tale operazione hanno concorso oltre al Signor Walter Taccone (che ha patteggiato) i Signori Depasquale e il Dott. Alberto Iacovacci, emittente dei titoli suddetti, quindi a conoscenza della simulazione, che risulterebbero versati a Società terza, estranea ai rapporti negoziali di US Avellino 1912 Srl e privi di causa.

 

VAI ALLA PAGINA SUCCESSIVA

[tps_title]Il dispositivo[/tps_title]

Il dispositivo

 

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione delle sanzioni dell’inibizione di giorni 30 (trenta) e dell’ammenda di Euro 10.000,00= (Euro diecimila/00) al Signor Walter Taccone e dell’ammenda di Euro 20.000,00= (Euro ventimila/00) a carico dell’US Avellino 1912 Srl.

Irroga altresì le seguenti sanzioni: a Francesco Carmine Antonio Depasquale, anni 5 (cinque) di inibizione con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango e/o categoria della FIGC; a Mariantonio Di Toma, anni 4 (quattro) e mesi 6 (sei) di inibizione; a Sergio Bava, anni 3 (tre) di inibizione; a Riccardo Fusiello, anni 2 (due) e Euro 10.000,00= (Euro diecimila/00) di ammenda; a Luca Vallarella, mesi 18 (diciotto) di inibizione e Euro 5.000,00= (Euro cinquemila/00) di ammenda; a Sebastiano Troia, anni 1 (uno) di inibizione e Euro 3.000,00= (Euro tremila/00) di ammenda;

a Alberto Iacovacci, mesi 3 (tre) di inibizione e Euro 12.000,00= (Euro dodicimila/00) di ammenda.

Exit mobile version