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Arini fu acquistato in nero e Taccone, intercettato, chiese di ritirare gli assegni: arrivano nuovi deferimenti e multe

[tps_title]Le motivazioni[/tps_title]

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

A) L’eccezione preliminare sollevata dalla difesa del Dott. Alberto Iacovacci è infondata. Tutte le argomentazione dallo stesso sollevate sono già state oggetto di esame e respinte dopo un iniziale contrasto di orientamenti nella giurisdizione sportiva. Sul punto è anche intervenuta la giustizia amministrativa che, con sentenza 19.3.2008 n. 2472 del T.A.R. Lazio, in riferimento al quadro normativo vigente all’epoca di “Calciopoli” allorché non vi era nessuna previsione in ordine all’assoggettabilità a procedimento disciplinare del tesserato dimessosi, ritenne sussistente la giurisdizione sportiva, usando anche in via analogica i principi pacificamente affermati nell’ambito dell’impiego pubblico nel quale è ammesso in via di generalità l’esperibilità del procedimento disciplinare nei confronti di un dipendente cessato dal servizio, nell’ipotesi sussista in concreto un interesse giuridicamente qualificato, dell’impiegato o della stessa Amministrazione, ad una valutazione sotto il profilo disciplinare del comportamento tenuto in servizio. L’interesse dell’ordinamento sportivo a sanzionare un tesserato, pur a fronte della sicurezza che lo stesso non può chiedere una nuova iscrizione (art. 37, c. 7, NOIF, nel testo ancora vigente), deriva dalla necessità di moralizzare il mondo sportivo accertando sempre e comunque il comportamento asseritamente amorale di un ex iscritto. Tale indirizzo ha poi trovato una consacrazione formale nel disposto del vigente art. 19 del CGS che così recita: “per i fatti commessi in costanza di tesseramento, i dirigenti, i tesserati delle Società, i soci e non soci di cui all’art. 1 bis, comma 5 che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile, anche se non più tesserati, sono puniti…”. È pacifico e neppure contestato dalla difesa (vedasi inciso in calce a pag. 4) che il Dott. Alberto Iacovacci ha commesso i fatti addebitatigli nel mentre ricopriva cariche sociali e come tale rientrava tra i soggetti tesserati FIGC ai sensi degli art. 36 e 37 NOIF e le successive dimissioni, per quanto antecedenti all’apertura del procedimento disciplinare, risultano inidonee ai fini di provocare la carenza della potestas iudicandi.

B) Passando al merito e valutando sempre la posizione del Dott. Alberto Iacovacci, che avrà rilievo anche per la posizione del Signor Depasquale, si rileva che quest’ultimo nella memoria difensiva sopra esaminata nulla ha eccepito in ordine alle condotte contestate ed alle violazioni ascritte. D’altronde agli atti risultano provate le seguenti circostanze:

a) il calciatore Mariano Arini è stato ceduto dalla AS Andria Bat Srl all’US Avellino 1912 Srl in data 10.1.2013 a titolo definitivo verso un corrispettivo di Euro zero, come da contratto di cessione e da variazione di tesseramento con in calce le firme del Signor Depasquale, qualificatosi come Presidente e legale rappresentante di Andra Bat Srl e del Signor Walter Tacconi, qualificatosi come Presidente e legale rappresentante dell’US Avellino 1912 Srl, così come da registrazione formale (vedasi anche la testimonianza Signora Francesca Sgaramella del 26.4.2013 alla P.S. di Andria);

b) nella stessa data il calciatore, apparentemente privo di valore di mercato, sottoscriveva un contratto con la nuova Società per tre stagioni sportive verso i corrispettivi di Euro 38.500,00= per quella in corso e di Euro 97.500,00= per ciascuna delle due successive;

c) presso l’abitazione del Signor Depasquale sono stati sequestrati un appunto manuale nel quale accanto al nome del calciatore Arini è indicato la somma di Euro 80.000.00= con la precisazione “di cui 20.000,00= alla firma. Altri 60.00,00= con titoli a scad. fino al 31.12.2013”;

d) presso la Banca Antonveneta, agenzia di Rosà, è stato rinvenuto e sequestrato assegno di Euro 27.712,00= tratto dal Dott. Alberto Iacovacci quale amministratore delegato di US Avellino 1912 Srl intestato a Holding Rent Management Srl (Società riconducibile al Signor Depasquale), non versato in conto a seguito di una mail del 10.4.2013 che ne chiedeva il ritiro per carenza di fondi e di una telefonata intercettata dello stesso tenore apparentemente intercorsa tra il legale rappresentante della Società acquirente ed il Signor Depasquale;

e) presso tale banca veniva sequestrato altro assegno di pari importo tratto dall’amministratore delegato di US Avellino Srl su un conto Deutesche Bank in data 31.1.2013, sempre a favore di Holding Rent Management Srl già versato in conto in data 9.2.2013 e risultante dall’estratto conto. Ne consegue che il contratto di cessione gratuita del calciatore Arini è relativamente simulato, dissimulando una cessione onerosa verso il corrispettivo di Euro 80.000,00= pagato in “nero” ed a tale operazione hanno concorso oltre al Signor Walter Taccone (che ha patteggiato) i Signori Depasquale e il Dott. Alberto Iacovacci, emittente dei titoli suddetti, quindi a conoscenza della simulazione, che risulterebbero versati a Società terza, estranea ai rapporti negoziali di US Avellino 1912 Srl e privi di causa.

 

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