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Arini fu acquistato in nero e Taccone, intercettato, chiese di ritirare gli assegni: arrivano nuovi deferimenti e multe

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Il patteggiamento

Alla riunione odierna, in apertura di dibattimento, la Procura Federale, il Sig. Walter Taccone e l’US Avellino 1912 Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato accordo di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS.

In proposito, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare ha emesso il seguente provvedimento:

“Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Walter Taccone e la Società US Avellino 1912 Srl, a mezzo del proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’ art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Walter Taccone, sanzioni della inibizione per giorni 45 (quarantacinque) e dell’ammenda di € 15.000,00 (Euro quindicimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 30 (trenta) e € 10.000,00 (Euro diecimila/00);

pena base per la Società US Avellino 1912 Srl sanzione della ammenda di € 30.000,00 (Euro trentamila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 20.000,00 (Euro ventimila/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all’Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione. Ribadito che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione.

Rilevato, conclusivamente, che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083.

 

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